DIRITTO LONGOBARDO

IL DIRITTO LONGOBARDO

Il diritto longobardo era basato sulle raccolte legislative di Rotari (636-652) e Liutprando (712-744).
Il primo nel celebre editto mise per iscritto la legislazione longobarda fino ad allora tramandata oralmente; ciò segnò il passaggio dalle leggi tribali ad una giurisdizione più evoluta, che prevedeva ad esempio la sostituzione della faida, cioè della vendetta privata, con il guidrigildo, un risarcimento in denaro commisurato alla condizione sociale di chi aveva subito il torto.
Liutprando invece pose fine alla distinzione tra Longobardi e Romani e introdusse un nuovo aspetto legato alla religione cattolica: il reato era prima di tutto una trasgressione alla legge divina e una violazione del diritto sociale che necessitava dell’intervento dello Stato e non più del privato.

L’EDITTO DI ROTARI

L’Editto di Rotari, emanato nel 643 da re Rotari, costituisce la prima raccolta scritta di leggi longobarde.
Redatto in latino, ma con frequenti parole di origine longobarda, è una delle principali fonti per lo studio anche dell’evoluzione della lingua e per la conoscenza dell’organizzazione sociale e politica dell’Italia del VII secolo.
Esso garantiva ai sudditi il rispetto dei diritti civili contro ogni forma di prepotenza, ed era valido solo per la popolazione italiana di origine longobarda; quella romana assoggettata rimaneva invece regolata dal diritto romano emanato da Giustiniano.
Secondo alcuni studiosi l’Editto sarebbe stato composto nello scriptorium dell’abazia di Bobbio (Pc); l’unica copia esistente, conservata nella Biblioteca Capitolare di Vercelli, non è esposta al pubblico per la sua preziosità e la delicatezza delle pagine.

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